Associazione per la Formazione corretta dell’E.ssere U.mano
STATUTO
ART. 1 (Denominazione) E’ costituita in Roma, con sede in Roma, Viale Europa 64, l’Associazione denominata «E.U. Formazione» Associazione per la Formazione corretta dell’Essere Umano.
ART. 2 (Scopo sociale) L’Associazione «E.U. Formazione» ha lo scopo di porre in essere tutte quelle attività volte alla promozione, allo sviluppo corretto dell’Essere Umano, della sua Personalità e all’organizzazione degli Esseri Umani che intendono contribuire alla costruzione di una società in cui sia assicurato lo sviluppo integrale secondo correttezza naturale e Logica. In particolare dovrà curare la promozione e l’attivazione di tutti quei servizi in grado di interpretare i bisogni e le aspettative della gente, offrendo consulenze di carattere giuridico, economico-finanziario, assicurativo, sanitario, sportivo, scolastico, commerciale e di ogni altro tipo che possa scaturire dall’analisi del territorio in cui si opera. All’uopo l’Associazione potrà promuovere una pluralità di iniziative, associazioni specifiche, attività cooperative, servizi sociali e tutte quelle iniziative che i soci intenderanno istituire consorziando i soci ordinari e i soci aderenti in cooperative di lavoro. L’Associazione organizza altresì tutti i lavoratori in Italia e all’Estero sostenendone le esigenze culturali e sociali ed aprendo loro i propri programmi di attività. L’Associazione, inoltre, promuove e coordina esperienze di volontariato nel campo dei servizi sociali e assistenziali e concorre ai fini del servizio nazionale sanitario con specifico riferimento alla prevenzione e all’educazione sanitaria per la cura, miglioramento e prevenzione della salute Psico-Fisica.L’Associazione cura la Formazione continuativa del Personale che opera in qualsiasi ambito pubblico e/o privato,in cui si senta il Bisogno di una Formazione Corretta , LOGICA. L’Associazione non ha scopo di lucro(ONLUS).
ART. 3 (Socio) Possono far parte dell’Associazione tutte quelle persone, enti o società che abbiano necessità affini o simili a quelle al cui soddisfacimento è volto lo scopo dell’Associazione e chiedano di farne parte.
ART. 4 (Socio) L’Associazione «E.U. Formazione» è formata da soci fondatori, soci benemeriti, soci ordinari e soci aderenti. Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. Sono soci ordinari coloro i quali risultano essere iscritti da almeno due anni ed aver partecipato attivamente alla vita sociale. La domanda, con unita presentazione di almeno due soci fondatori, dovrà essere approvata dal Consiglio di Presidenza. Sono soci benemeriti quei soci, equiparati ai soci ordinari, ammessi a far parte dell’Associazione dal Consiglio di Presidenza in virtù di particolari meriti degli stessi nei confronti dell’Associazione, anche in deroga ai requisiti richiesti per l’ammissione a socio ordinario. Sono soci aderenti colori i quali, iscritti all’Associazione, svolgono attività all’interno della stessa.
ART. 5 (Soci) I soci sono tenuti ad osservare le norme del presente statuto. Tale osservanza costituirà la condizione essenziale per l’ammissione e la permanenza del socio nell’Associazione. Pertanto il socio dovrà impegnarsi a partecipare alla vita dell’associazione ed a collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali.
ART. 6 (Soci) La qualità di socio si perde per recesso o per espulsione, quando l’attività del socio sia incompatibile con gli scopi dell’associazione o comunque sia inadempiente alle norme del presente statuto.
ART. 7 (Patrimonio) Il patrimonio dell’associazione è costituito: a) dalle quote sociali; b) da eventuali contributi, anche da parte di enti pubblici o privati; c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. I singoli soci non potranno, in caso di recesso o di espulsione, chiedere la divisione del fondo comune.
ART. 8 (Esercizio sociale-bilancio) L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Presidenza il bilancio consuntivo e quello preventivo.
ART. 9 (Organi sociali) Sono organi dell’associazione: L’Assemblea dei soci. Il Consiglio di Presidenza. Il Presidente. Il Vice-Presidente. Il Segretario.
ART. 10 (Assemblea) L’Assemblea è ordinaria e straordinaria, ed è costituita dai soci fon-datori, dai soci ordinari e dai soci benemeriti. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: a) delibera sul bilancio preventivo e consuntivo; b) delibera sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione; c) nomina e revoca membri del Consiglio di Presidenza scelti tra i soci ordinari; d) determina l’importo della quota annua dovuta all’associazione dai singoli soci; e) delibera su tutto quant’altro è ad essa demandato dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto. Compete all’assemblea straordinaria deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sulla liquidazione dell’associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea straordinaria deve essere convocata quante volte il Consiglio di Presidenza lo ritenga utile o quando ne facciano richiesta almeno due terzi degli associati.
ART. 11 (Convocazione assemblea) L’assemblea è convocata dal Consiglio di Presidenza mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza. L’avviso deve contenere l’indicazione degli argomenti da trattare. L’assemblea è validamente costituita anche senza avviso di convocazione purché siano presenti o validamente rappresentati tutti i so-ci. Ogni socio potrà farsi rappresentare soltanto da un altro socio. Ciascun socio potrà rappresentare non più di un altro socio. L’avviso dovrà stabilire la data della seconda convocazione per il caso non sia presente nella prima un numero sufficiente di soci.
ART. 12 (Presidente dell’assemblea e segretario) L’assemblea è presieduta dal Presidente. La redazione del verbale sarà curata dal Segretario. Le deliberazioni assembleari devono risultare dal verbale sottoscritto del Presidente e dal Segretario.
ART. 13 (Deliberazione dell’assemblea) L’assemblea delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione a maggioranza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le delibere sulle modifiche dell’atto costitutivo dello statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Per le delibere relative allo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le deliberazioni dell’assemblea regolarmente costituita, prese in conformità della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto, vincolano i soci, anche se assenti o dissenzienti. L’assemblea delibera sugli argomenti contenuti nell’avviso di convocazione. In caso di presenza della totalità dei soci possono essere discussi, ed eventualmente approvati, anche argomenti concordati al momento all’unanimità.
ART. 14 (Costituzione dell’assemblea) Il Presidente, constatato il numero dei soci presenti o rappresentati, dichiara aperta la seduta. Dopo tale dichiarazione l’eventuale allontanamento di uno o più soci a votazione avvenuta non ha effetto sulla validità dell’assemblea.
ART. 15 (Il Consiglio di Presidenza) Il Consiglio di Presidenza è composto di diritto da tutti i soci fondatori e di ulteriori membri, pari alla metà dei soci fondatori, scelti dall’assemblea tra i soci ordinari. I membri eletti dall’assemblea tra i soci ordinari durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio di Presidenza eleggono nel loro seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
ART. 16 (Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Presidenza) Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritiene utile oppure quando ne è fatta richiesta da almeno due terzi del numero totale dei consiglieri. La convocazione può essere fatta con ogni mezzo purché tutti i Consiglieri siano informati almeno cinque giorni prima dell’adunanza. Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza dei membri del Consiglio di Presidenza in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. A parità di voti, nelle votazioni prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 17 (Competenza del Consiglio di Presidenza) Il Consiglio di Presidenza è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, spettando allo stesso: a) di curare l’esecuzione delle delibere dell’assemblea; b) redigere i bilanci; c) stipulare tutti gli atti inerenti all’attività dell’associazione; d) deliberare circa l’ammissione e la esclusione degli associati; e) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o di statuto, siano riservati all’assemblea o al Presidente.
ART. 18 (Il Presidente) Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell’associazione, sia nei confronti dei terzi che in giudizio. Egli presiede le adunanze del Consiglio di Presidenza e dell’Assemblea e convoca il Consiglio di Presidenza ogni qualvolta lo ritiene necessario. Lo stesso può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Vice Presidente. In caso di impedimento o di assenza le mansioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
ART. 19 (Il Segretario) Il Segretario cura la redazione del verbale delle assemblee e delle adunanze del Consiglio di Presidenza. Cura, altresì, unitamente al Presidente, la sottoscrizione dei suddetti verbali. Lo stesso è depositario e responsabile di tutti gli atti dell’Associazione.
ART. 20 (Scioglimento) Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea, in conformità dell’art. 13 del presente statuto, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e dei relativi poteri.
ART. 21 (Rinvio) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e a quelle di eventuali leggi speciali.
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